La regola fondamentale di questo studio legale è di accettare soltanto casi veramente di malasanità, dove la colpa medica nasce da negligenza negligenza, imprudenza, imperizia .

In Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stata pubblicata la l. 8 marzo 2017, n. 24: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La legge è in vigore dal 1 aprile 2017.

Federico Gelli, relatore della legge, dichiara: «Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Finalmente, grazie all'aiuto, ed al prezioso contributo, di tutti i colleghi di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge. Si tratta di un provvedimento atteso ormai da ben oltre un decennio da parte degli operatori della sanità. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario».

Nel rispetto del principio di trasparenza, rendiamo noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili.

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

in virtù della 8 marzo 2017, n. 24 in materia di responsabilità del medico e della struttura sanitaria agiamo direttamente con la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ( art. 696 bis c.p.c.)

L'accertamento tecnico preventivo, infatti, può consentire la soluzione della vicenda di responsabilità medica in tempi accettabili rispetto ad una causa civile ordinaria.
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE AZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA
Il procedimento di mediazione è previsto, ai sensi dell'articolo 5, comma I bis, del D. Lgs. 28/2010 quale «condizione di procedibilità» della domanda giudiziale nei casi di responsabilità, sia medica che sanitaria,. Le opportunità offerte dalla mediazione civile nella soluzione di controversie inerenti alla responsabilità medica sono notevoli. Evidenziamo la brevità dei tempi per addivenire, in sede di mediazione, ad una possibile soluzione della controversia da responsabilità medica.

Conferimento dell'incarico e compenso


I nostri onorari sono pattuiti per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

Il legale può definire il proprio compenso contemplando una percentuale del valore dell’affare, ma deve rispettare il criterio di “proporzionalità” rispetto all’attività svolta che trova la sua fonte nel Codice di deontologia forense.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 novembre 2014, n. 25012)

La mission dello studio è l'attività di risarcimento danni da responsabilità del medico e della struttura sanitaria. I compensi legali sono proporzionati al risultato utile raggiunto per il cliente.

Il termine di prescrizione del risarcimento danni da colpa medica è di dieci anni .